Non si giustifica aggiungere una multa a questa pena. 4.Visto l’esito dell’appello, appare equo modificare la ripartizione degli oneri di prima sede nel senso che la tassa di giustizia va posta a carico di AP 1 soltanto nella misura di fr. 400.-, mentre per il resto (cioè, per i fr. 700.- relativi alla motivazione scritta della sentenza di primo grado) essa rimane a carico dello Stato. Gli oneri processuali del gravame sono posti per ½ a carico di AP 1 e per il resto a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP, 34, 42, 47, 48 lett. e, 49, 106, 125 cpv.