giudiziari. Avuto riguardo ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 117 IV129, in concreto la violazione del principio di celerità configura una più che significativa circostanza attenuante che va ad aggiungersi a quella ex art. 48 lett. e CP . Non vi fossero state queste due ultime circostanze attenuanti, adeguata alla colpa di AP 1 sarebbe stata una pena pecuniaria aggirantesi attorno alle 60 aliquote giornaliere. Quella che oggi, invece, gli viene inflitta è una pena di sole 5 aliquote giornaliere di fr. 200.- l’una, che viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Non si giustifica aggiungere una multa a questa pena.