In relazione al reato di violazione delle norme dell’arte edilizia, occorre considerare che la gravità della negligenza che gli è addebitabile - oggettivamente di non poco conto ritenuto il carattere manifestamente approssimativo della parte di ponteggio non a norma - è in qualche modo temperata dal suo essere un non professionista della costruzione: a differenza di AP 2, attivo professionalmente nel campo dell’edilizia, AP 1 è, infatti, un pensionato che, senza alcuna preparazione specifica in tale campo, si è dedicato in modo amatoriale a tale attività, operando su un rustico della famiglia.