In concreto, l’appellante risponde, oltre che dei fatti relativi al cantiere, anche di una grave infrazione alle norme della circolazione. In relazione al reato di violazione delle norme dell’arte edilizia, occorre considerare che la gravità della negligenza che gli è addebitabile - oggettivamente di non poco conto ritenuto il carattere manifestamente approssimativo della parte di ponteggio non a norma - è in qualche modo temperata dal suo essere un non professionista della costruzione: