dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc. 6B.496/2007). 3.5. Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità (art. 6 n. 1 CEDU) delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, Commentaire Romand CP I, ad art. 48 n. 46).