Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento. Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_ 10/2010). Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2. p. 2; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc.