la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva, dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010). L‘attenuazione della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale: