Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta. L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64 penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998 del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag. 1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva, dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc.