Quali elementi attenuanti il primo giudice ha, poi, tenuto conto sia della collaborazione con l’autorità inquirente, sia del lungo tempo trascorso dai fatti. Non ha, invece, ritenuto di dovere attenuare la pena per la violazione del principio di celerità ed ha, quindi, confermato la sanzione pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.- proposta nel decreto di accusa, sospesa condizionalmente per il periodo legale minimo, accompagnata da una multa effettiva di fr. 600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10-11). 3.2.