L’appellante ha censurato, infine, la commisurazione della pena rilevando, in particolare, come, in essa, occorra considerare che la sua colpa è di lunga inferiore a quella di AP 2. 3.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1 per i reati di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell'arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione, il primo giudice ha preso in considerazione il fatto che “l’imputato è stato ripetutamente negligente” e il fatto che “i pericoli creati nella concreta situazione erano di una certa gravità”.