Nella misura in cui, invece - come in concreto per quel che concerne AP 1 - la messa in pericolo è avvenuta anche per le altre persone che sono salite sui ponteggi lavorando sul cantiere di Broglio, fra i due reati sussiste concorso ideale. La condanna di AP 1 ex art. 229 CP può, dunque, sussistere anche a fianco della condanna ex art. 125 CP. Anche su questo punto il gravame deve, dunque, essere respinto. 3. L’appellante ha censurato, infine, la commisurazione della pena rilevando, in particolare, come, in essa, occorra considerare che la sua colpa è di lunga inferiore a quella di AP 2. 3.1.