2.3.3.) non vi è né l’esistenza di un danno corporale né l’esistenza di un nesso causale fra l’eventuale danno e il comportamento negligente rimproverato (ovvero, la violazione delle regole dell’arte). Come evocato (e come anche già correttamente osservato dal primo giudice), perché il reato ex art. 229 cpv. 2 CP sia dato occorre semplicemente che l’azione o l’omissione dell’autore abbia causato, non tanto il ferimento di una data persona, quanto una situazione concreta di pericolo per l’integrità delle persone. E’ in tal senso che la violazione delle regole dell’arte edilizia configura un reato di risultato.