) assumendo, anche solo per il suo ruolo di costruttore dei ponteggi, la posizione di garante. Ritenuto, poi, come sia accertato che i ponteggi da lui posati non rispettavano le regole dell’arte edilizia nella misura in cui, per una parte, non avevano (e di lunga) la larghezza minima imposta e non erano dotati delle protezioni laterali complete e che, perciò, non garantivano la sicurezza di chi vi sarebbe salito per lavorare e considerato che è pure accertato che su di essi hanno lavorato - oltre alla vittima dell’infortunio - altre persone (il figlio, gli amici del qui appellante e AP 2), il reato di cui all’art. 229 CP risulta pacificamente consumato. 2.4.2.