Nel caso di specie, le censure del ricorrente cadono nel vuoto. 2.4.1. E’ stato accertato in prima sede che AP 1 non è stato soltanto il committente dell’opera ma è stato anche e soprattutto l’organizzatore e coordinatore dei lavori - assumendo, in concreto, il ruolo di direttore dei lavori - e l’esecutore materiale del ponteggio incriminato essendo stato egli a provvedere alla sua posa. Egli é, così, de facto - indipendentemente dalla sua qualifica professionale - rientrato nel campo d’applicazione dell’art. 229 CP (cfr. dottrina citata al consid. 2.3.2.) assumendo, anche solo per il suo ruolo di costruttore dei ponteggi, la posizione di garante.