La giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op cit., n. 33 e seg. ad art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due situazioni: