3.3). 2.3.5. Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers, op cit. pag. 59). La giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv.