In concreto, così come stabilito dal primo giudice, trovano applicazione le norme dell’Ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, in vigore al momento dei fatti e sino al 31 dicembre 2005 (previgente Ordinanza sui lavori di costruzione, vOLCostr) che, fra l’altro, prevedeva, all’art. 42, che i ponteggi da lavoro dovevano avere, a dipendenza del tipo di lavoro da eseguire, un carico utile e una larghezza minima del piano di calpestio che andava da un minimo di 60 cm per un ponteggio da lavoro leggero (ponteggio per lavori di intonacatura e di pittura) ad un minimo di 90 cm per un ponteggio da lavoro pesante (per lavori