ad art. 229 CP n. 16; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 30). 2.3.4. Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. 2.3.4.1. La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid.