la previgente versione del cpv. 2 della norma prescriveva, per i casi di negligenza, alternativamente la detenzione o la multa). 2.3.1. Il reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone - è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., n. 35 e segg. ad art. 229; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2). 2.3.2.