cui all’art. 229 CP (sentenza impugnata, consid. 6e, pag. 6). 2.2. Al dibattimento, l’appellante ha postulato il suo proscioglimento da tale reato: pur ammettendo che il ponteggio posato presentava le lacune indicate nel decreto d’accusa, egli ha sostenuto che le normative in vigore in materia di edilizia non gli sono applicabili non essendo egli né titolare di un’impresa di costruzioni, né professionalmente attivo in altro modo nell’edilizia. Inoltre - ha aggiunto - egli non conosceva tali normative. 2.3.