Dopo avere precisato che i lavori di riattazione del rustico rientravano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP, il primo giudice ha riconosciuto a AP 1 - cui era rimproverato un comportamento omissivo - una posizione di garante nella misura in cui egli aveva, oltre che “il ruolo di committente”, quello di “organizzatore e coordinatore dei lavori”: era, infatti, stato lui a montare personalmente i ponteggi incriminati, utilizzandoli in un primo tempo per lavorare assieme al figlio e ad amici presenti saltuariamente sul cantiere e mettendoli, infine, a disposizione della ditta del coimputato AP 2 per i lavori di carpenteria riguardanti il tetto (sentenza impugnata, consid.