{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4711148&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. 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Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\n4.Visto l’esito dell’appello, appare equo modificare la ripartizione degli oneri di prima sede nel senso che la tassa di giustizia va posta a carico di AP 1 soltanto nella misura di fr. 400.-, mentre per il resto (cioè, per i fr. 700.- relativi alla motivazione scritta della sentenza di primo grado) essa rimane a carico dello Stato.\nGli oneri processuali del gravame sono posti per ½ a carico di AP 1 e per il resto a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP, 34, 42, 47, 48 lett. e, 49, 106, 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP, 90 cifra 2 LCStr.\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,\npronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.\nDi conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della sentenza 29 marzo 2011 riguardanti la condanna di AP 1 per lesioni gravi e per grave infrazione alle norme della circolazione sono passati in giudicato:\n1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi, violazione colposa delle regole dell'arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5851/2010 del 13 dicembre 2010, con le correzioni di cui alla sentenza di prime cure.\n1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 200.- (duecento), per un totale di fr. 1'000.- (mille); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.\n1.3. AP 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima sede nella misura di fr. 630.-.\nLa tassa di giustizia relativa alla motivazione della sentenza (fr. 700.-) rimane a carico dello Stato.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.-\nb) spese complessive fr. 200.-\nfr. 800.-\nsono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 500.- per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}