{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "898eb05adb99ed36b0aeab87396bad47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40\nRegesto:\nViolazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\n3.5. Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità (art. 6 n. 1 CEDU) delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, Commentaire Romand CP I, ad art. 48 n. 46). La violazione del principio di cui all’art. 6 n. 1 CEDU comporta, dunque, di regola una riduzione della pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii). Per stabilire quale conseguenza debba sanzionare la violazione del principio della celerità, occorre tener conto sia dell'impatto sull'accusato dei ritardi della procedura sia della gravità dei reati rimproveratigli nonché della pena che sarebbe stata irrogata se non ci fosse stata alcuna violazione del principio in questione. Anche gli interessi dei danneggiati devono essere presi in considerazione. Il giudice è tenuto ad accertare se vi sia stata una violazione del principio della celerità e, se del caso, a illustrare in che misura ne ha tenuto conto (STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb).\nIl momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3; CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).\n3.6. In concreto, l’appellante risponde, oltre che dei fatti relativi al cantiere, anche di una grave infrazione alle norme della circolazione. In relazione al reato di violazione delle norme dell’arte edilizia, occorre considerare che la gravità della negligenza che gli è addebitabile - oggettivamente di non poco conto ritenuto il carattere manifestamente approssimativo della parte di ponteggio non a norma - è in qualche modo temperata dal suo essere un non professionista della costruzione: a differenza di AP 2, attivo professionalmente nel campo dell’edilizia, AP 1 è, infatti, un pensionato che, senza alcuna preparazione specifica in tale campo, si è dedicato in modo amatoriale a tale attività, operando su un rustico della famiglia. In questo senso, la sua negligenza - consistente nell’avere omesso di mettere in sicurezza i ponteggi - raggiunge una gravità medio-bassa.\nAnaloghe considerazioni - ritenuto che la negligenza che gli è addebitabile è la stessa di quella che gli è addebitata in relazione all’art. 229 CP - vanno fatte in relazione alle lesioni colpose gravi anche se, in questo ambito, non possono essere dimenticate le gravi conseguenze che la sua negligenza ha avuto per la vittima.\nIn relazione, invece, alla grave infrazione della LCStr va considerato che AP 1 ha dimostrato una certa spregiudicatezza circolando, nell’abitato, ad una velocità di ben 41 km/h superiore al massimo consentito.\nAd attenuazione della sua colpa va considerata, dapprima, la sua vita anteriore cristallina: AP 1, non solo ha alle spalle un’intera vita in cui si è sempre comportato correttamente (egli non ha alcun precedente penale), ma ha anche operato a lungo per il bene pubblico assumendo per ben 12 anni l’onerosa carica di sindaco del Comune di domicilio.\nAP 1 beneficia, poi, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso: la sentenza d’appello è giunta a 6 anni e 10 mesi dai fatti costitutivi dei reati ex art. 125 e 229 CP e a 6 anni e 2 mesi dall’infrazione grave alle norme della LCStr - reati per cui l’azione penale si prescrive in 7 anni (art. 97 cpv. 1 CP) - ed in questo lasso di tempo il condannato ha tenuto buona condotta.\nInoltre, in concreto vi è stata una crassa e patente violazione del principio di celerità: anche volendo far astrazione dai tempi morti precedenti, non può essere passato sotto silenzio il fatto che, dopo l’interrogatorio dei due imputati avvenuto rispettivamente il 28 e il 29 settembre 2006, sono trascorsi ben quattro anni senza alcun atto d’inchiesta prima dell’emanazione, il 13 dicembre 2010, dei due decreti d’accusa. Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile giacché spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche, non al cittadino sopportare le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli uffici giudiziari. Avuto riguardo ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 117 IV129, in concreto la violazione del principio di celerità configura una più che significativa circostanza attenuante che va ad aggiungersi a quella ex art. 48 lett. e CP .\nNon vi fossero state queste due ultime circostanze attenuanti, adeguata alla colpa di AP 1 sarebbe stata una pena pecuniaria aggirantesi attorno alle 60 aliquote giornaliere. Quella che oggi, invece, gli viene inflitta è una pena di sole 5 aliquote giornaliere di fr. 200.- l’una, che viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.\nNon si giustifica aggiungere una multa a questa pena."}