{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "898eb05adb99ed36b0aeab87396bad47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40\nRegesto:\nViolazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\n2.4.3. Le disquisizioni dell’appellante relative all’accertamento della dinamica della caduta dell’operaio (in particolare, il luogo esatto del ponteggio da cui questi è caduto) sarebbero pertinenti soltanto nel caso in cui egli avesse contestato la condanna per lesioni colpose, ritenuto che fra i presupposti del reato di cui all’art. 229 CP (indicati al consid. 2.3.3.) non vi è né l’esistenza di un danno corporale né l’esistenza di un nesso causale fra l’eventuale danno e il comportamento negligente rimproverato (ovvero, la violazione delle regole dell’arte).\nCome evocato (e come anche già correttamente osservato dal primo giudice), perché il reato ex art. 229 cpv. 2 CP sia dato occorre semplicemente che l’azione o l’omissione dell’autore abbia causato, non tanto il ferimento di una data persona, quanto una situazione concreta di pericolo per l’integrità delle persone. E’ in tal senso che la violazione delle regole dell’arte edilizia configura un reato di risultato.\nNella misura in cui non è seriamente contestabile - né contestata - l’esistenza di una situazione concreta di pericolo (creatasi a causa del mancato rispetto da parte di AP 1 delle prescrizioni della vOLCostr in parte del ponteggio posato) per la o le persone che hanno lavorato alla riattazione del rustico, ai fini della realizzazione dell’art. 229 cpv. 2 CP è del tutto irrilevante determinare il punto esatto di caduta di X e accertare se, in quel preciso punto, le norme di sicurezza riguardanti i ponteggi erano rispettate o meno.\nIn assenza di impugnativa della condanna per lesioni colpose gravi - circostanza che l’appellante ha confermato a questa Corte con scritto 15 giugno 2011 (cfr. anche dichiarazione di appello 20 maggio 2011) e, poi, ancora al dibattimento - non occorre dimostrare alcun nesso di causalità fra la caduta e il ferimento dell’operaio e la violazione delle prescrizioni di sicurezza.\nPer questi motivi, le censure del ricorrente si appalesano prive di fondamento.\n2.4.4. Nemmeno presta il fianco a critica alcuna la contemporanea condanna per lesioni colpose gravi e per violazione delle regole dell’arte edilizia.\nIn effetti, l’art. 125 CP assorbe l’art. 229 CP soltanto quando l’imputato ha messo in pericolo soltanto la persona che è poi stata effettivamente ferita. Nella misura in cui, invece - come in concreto per quel che concerne AP 1 - la messa in pericolo è avvenuta anche per le altre persone che sono salite sui ponteggi lavorando sul cantiere di Broglio, fra i due reati sussiste concorso ideale.\nLa condanna di AP 1 ex art. 229 CP può, dunque, sussistere anche a fianco della condanna ex art. 125 CP.\nAnche su questo punto il gravame deve, dunque, essere respinto.\n3. L’appellante ha censurato, infine, la commisurazione della pena rilevando, in particolare, come, in essa, occorra considerare che la sua colpa è di lunga inferiore a quella di AP 2.\n3.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1 per i reati di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell'arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione, il primo giudice ha preso in considerazione il fatto che “l’imputato è stato ripetutamente negligente” e il fatto che “i pericoli creati nella concreta situazione erano di una certa gravità”. Quali elementi attenuanti il primo giudice ha, poi, tenuto conto sia della collaborazione con l’autorità inquirente, sia del lungo tempo trascorso dai fatti. Non ha, invece, ritenuto di dovere attenuare la pena per la violazione del principio di celerità ed ha, quindi, confermato la sanzione pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.- proposta nel decreto di accusa, sospesa condizionalmente per il periodo legale minimo, accompagnata da una multa effettiva di fr. 600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10-11).\n3.2. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva in tale ambito con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).\nIl nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).\nSecondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso."}