{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "898eb05adb99ed36b0aeab87396bad47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40\nRegesto:\nViolazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\n2.3.4.3. La violazione alle regole dell’arte deve infine comportare la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. La norma costituisce un reato di risultato, laddove per risultato (a differenza dell’art. 125 CP) non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone, che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2 e sentenza CCRP 30 novembre 2009, inc. 17.2009.10, consid. 3.3).\n2.3.5. Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers, op cit. pag. 59).\nLa giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op cit., n. 33 e seg. ad art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due situazioni: nella prima l’autore ha violato per negligenza una regola dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo; nella seconda, egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato, negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità fisica delle persone.\nInoltre, nell’applicazione di questa norma, occorre sempre considerare che sui cantieri, dove i rischi per l’integrità delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta, trova applicazione un obbligo generale di prudenza che impone di prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai.\n2.3.6. Vi è concorso ideale di reati possibile fra l’art. 229 CP e l’art. 125 CP se l’agire dell’autore ha messo in pericolo non solo la vittima delle lesioni, ma anche terze persone. Per contro, se solo la persona successivamente ferita è stata messa in pericolo, il reato di lesione assorbe quello dell’art. 229 CP (DTF 109 IV 125 consid. 2 e 101 IV 28 consid. 3 riguardanti il concorso fra l’art. 229 e l’art. 117 CP; STF del 3 novembre 2009, inc. 6B_516/2009 e 6B_517/2009, consid. 3.3.1; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 48 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n. 38 ad art. 229; Trechsel, op cit. ad art. 229 n. 13).\n2.4. Nel caso di specie, le censure del ricorrente cadono nel vuoto.\n2.4.1. E’ stato accertato in prima sede che AP 1 non è stato soltanto il committente dell’opera ma è stato anche e soprattutto l’organizzatore e coordinatore dei lavori - assumendo, in concreto, il ruolo di direttore dei lavori - e l’esecutore materiale del ponteggio incriminato essendo stato egli a provvedere alla sua posa.\nEgli é, così, de facto - indipendentemente dalla sua qualifica professionale - rientrato nel campo d’applicazione dell’art. 229 CP (cfr. dottrina citata al consid. 2.3.2.) assumendo, anche solo per il suo ruolo di costruttore dei ponteggi, la posizione di garante.\nRitenuto, poi, come sia accertato che i ponteggi da lui posati non rispettavano le regole dell’arte edilizia nella misura in cui, per una parte, non avevano (e di lunga) la larghezza minima imposta e non erano dotati delle protezioni laterali complete e che, perciò, non garantivano la sicurezza di chi vi sarebbe salito per lavorare e considerato che è pure accertato che su di essi hanno lavorato - oltre alla vittima dell’infortunio - altre persone (il figlio, gli amici del qui appellante e AP 2), il reato di cui all’art. 229 CP risulta pacificamente consumato.\n2.4.2. E’ poi irrilevante l’argomento secondo cui AP 1, prima che la ditta di AP 2 iniziasse i lavori, avrebbe chiesto a quest’ultimo se i ponteggi erano montati correttamente. In effetti, a prescindere da tale circostanza, emerge dagli atti (cfr. in particolare, sentenza di primo grado, consid. 6e, pag. 6) e dalle dichiarazioni rese dall’appellante in sede di dibattimento d’appello (non verbalizzate poiché attinenti ad un elemento di fatto non contestato) che, in precedenza, anche altre persone (il figlio di AP 1 ed alcuni imprecisati amici) hanno preso parte alla riattazione del rustico accedendo ai ponteggi.\nPertanto, senza che debba essere discussa l’eventuale valenza discolpante del preteso colloquio, in ogni caso nei confronti delle persone appena citate, AP 1 non può essere esonerato dalla sua responsabilità per il rischio creato violando le norme di sicurezza in questione."}