{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "898eb05adb99ed36b0aeab87396bad47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40\nRegesto:\nViolazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\n2.3.1. Il reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone - è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., n. 35 e segg. ad art. 229; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).\n2.3.2. Se il testo legislativo definisce l’autore del reato di violazione\ndi cui all’art. 229 CP con la formulazione “chiunque dirigendo od eseguendo\nuna costruzione o una demolizione”, per la dottrina unanime l’art. 229 CP è\nun reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso soltanto da\ncoloro nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole\ndell’arte edilizia (Roelli/Fleischanderl, op cit. n. 18\nad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,\n3a edizione, Zurigo 2004, pag. 57). Pertanto, vengono indicati come possibili\nautori - per quanto concerne la direzione dei lavori - gli ingegneri, gli\narchitetti, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e - per quanto\nconcerne la loro esecuzione effettiva - gli operai edili (capimastri,\ncapisquadra, muratori) e gli artigiani (Roelli/Fleischanderl,\nop. cit., n. 19 segg. e 28 segg. ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, op.\ncit., pag. 57; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a\nedizione, Berna 2008, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions en\ndroit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).\nA questi professionisti, si aggiungono come possibili autori del reato di cui\nall’art. 229 CP quelle persone che, pur senza una formazione nel campo edile,\nsono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o di una\ndemolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto, nel\ntempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 28 ad art. 229 CP; Trechsel,\nSchweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 6 ad art. 229 CP).\nDi norma, il committente del lavoro edile non entra in considerazione come\nautore dell’art. 229 CP. Egli diventa, invece, autore potenziale quando è personalmente\ncoinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori (Donatsch/Wohlers,\nop. cit., pag. 57; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).\n2.3.3. Chi dirige o esegue una costruzione può rendersi colpevole del reato sia attraverso un comportamento attivo che per omissione, essendo garante del pericolo che ne risulta (DTF 109 IV 15 consid. 2a; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid. 7.3; v. anche Roelli/Fleischanderl, op. cit., ad art. 229 CP n. 7; Corboz, op. cit. ad art. 229 CP n. 16; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 30).\n2.3.4. Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.\n2.3.4.1. La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid. 7.2): in essa rientra anche la riattazione di un edificio e la posa di un ponteggio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; Corboz, op cit. n. 6 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 5 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op cit., §30 n. 28).\n2.3.4.2. Per regole dell’arte si intendono sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA). Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP; sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2.1).\nIn concreto, così come stabilito dal primo giudice, trovano applicazione le norme dell’Ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, in vigore al momento dei fatti e sino al 31 dicembre 2005 (previgente Ordinanza sui lavori di costruzione, vOLCostr) che, fra l’altro, prevedeva, all’art. 42, che i ponteggi da lavoro dovevano avere, a dipendenza del tipo di lavoro da eseguire, un carico utile e una larghezza minima del piano di calpestio che andava da un minimo di 60 cm per un ponteggio da lavoro leggero (ponteggio per lavori di intonacatura e di pittura) ad un minimo di 90 cm per un ponteggio da lavoro pesante (per lavori da muratore) a molto pesante (per lavori da scalpellino) e, all’art. 14, che dovevano obbligatoriamente avere una protezione laterale contro le cadute composta di parapetto, corrente intermedio e tavola fermapiedi."}