{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:19", "Checksum": "898eb05adb99ed36b0aeab87396bad47", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40\nRegesto:\nViolazione delle regole dell'arte edilizia. Reato speciale. Casi in cui è responsabile il committente del lavoro edile. Possibile concorso ideale con l'art. 125 CP. Commisurazione della pena. Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n\nIl 15 giugno 2011, rispondendo alla richiesta di precisazioni rivoltagli dalla presidente di questa Corte, l’appellante ha confermato di impugnare unicamente la sua condanna per tale titolo. Precisando di voler accertare l’esatta dinamica della caduta dal ponteggio di X, l’appellante ha postulato l’assunzione in qualità di teste dell’ing. dipl. TE 1 e la nomina di un perito giudiziario per un complemento/delucidazione della perizia di parte in atti. Considerato come le prove notificate fossero sprovviste di pertinenza in relazione ai presupposti del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia - unica condanna contestata con l’appello - la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 29 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\nGiusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).\nIn questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).\n2.AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure contestando unicamente la sua condanna per violazione colposa delle regole dell’arte edilizia.\n2.1. Dopo avere precisato che i lavori di riattazione del rustico rientravano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP, il primo giudice ha riconosciuto a AP 1 - cui era rimproverato un comportamento omissivo - una posizione di garante nella misura in cui egli aveva, oltre che “il ruolo di committente”, quello di “organizzatore e coordinatore dei lavori”: era, infatti, stato lui a montare personalmente i ponteggi incriminati, utilizzandoli in un primo tempo per lavorare assieme al figlio e ad amici presenti saltuariamente sul cantiere e mettendoli, infine, a disposizione della ditta del coimputato AP 2 per i lavori di carpenteria riguardanti il tetto (sentenza impugnata, consid. 6d, pag. 5; consid. 6e, pag. 6).\nRilevando come AP 1 abbia, in particolare, disatteso gli art. 14 e 42 dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione degli operai nei lavori di costruzione in vigore al momento dei fatti (vOLCostr) a garanzia della sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione (che prevedono che un ponteggio deve avere quale protezione laterale un corrente intermedio e una tavola fermapiedi e che la larghezza del piano di calpestio deve essere di almeno 60 centimetri), il primo giudice ha concluso per l’esistenza di una “situazione di concreta messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica” ed ha, dunque, dichiarato il qui appellante autore colpevole del reato di cui all’art. 229 CP (sentenza impugnata, consid. 6e, pag. 6).\n2.2. Al dibattimento, l’appellante ha postulato il suo proscioglimento da tale reato: pur ammettendo che il ponteggio posato presentava le lacune indicate nel decreto d’accusa, egli ha sostenuto che le normative in vigore in materia di edilizia non gli sono applicabili non essendo egli né titolare di un’impresa di costruzioni, né professionalmente attivo in altro modo nell’edilizia. Inoltre - ha aggiunto - egli non conosceva tali normative.\n2.3. Giusta l’art. 229 CP chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1; la versione del cpv. 1 in vigore sino al 1. gennaio 2007 prevedeva la detenzione e la multa).\nSe il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2; la previgente versione del cpv. 2 della norma prescriveva, per i casi di negligenza, alternativamente la detenzione o la multa)."}