{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-40_2011-07-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108898&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7bad228d3388867478cc3cd15fdaea5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.07.2011 17.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione delle regole dell'arte edilizia. 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Violazione del principio di celerità e lungo tempo trascorso dal reato\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 21 luglio 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nFederica Dell'Oro, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 29 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti e nei confronti di AP 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2011;\nesaminati gli atti;\nesperito il pubblico dibattimento il 21 luglio 2011 durante il quale:\n- l’appellante ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla condanna per violazione delle regole dell’arte edilizia e la riduzione della pena inflitta in prima sede;\n- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di giugno del 2004 AP 1, impiegato di banca in pensione, ha deciso di ristrutturare un rustico sui monti di __________, di proprietà del figlio.\nAttorno al rustico, AP 1 ha montato (a circa 4.70 metri dal suolo) dei ponteggi, noleggiati (secondo le sue dichiarazioni), presso l’impresa di pittura del cognato.\nIn un primo tempo, i ponteggi sono stati utilizzati da AP 1 e __________ e, saltuariamente, da loro amici che li aiutavano nella ristrutturazione del rustico.\nIn seguito, tali ponteggi sono stati messi a disposizione della ditta di AP 2, cui AP 1 ha affidato i lavori di carpenteria riguardanti il tetto della costruzione.\nNel corso di tali lavori, il 3 settembre 2004, X - carpentiere della ditta di AP 2 - è caduto dal ponteggio riportando gravi ferite.\nB. Con decreto di accusa 13 dicembre 2010, il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:\n- lesioni colpose gravi, per avere provocato a X le lesioni gravi di cui al certificato medico 13 settembre 2004 per imprevidenza colpevole e, meglio, per avere provveduto personalmente a montare il ponteggio necessario per l’esecuzione dei lavori ad un rustico senza garantire la sicurezza e senza verificare l’esistenza delle misure di protezione, omettendo di posare il corrente intermedio e la tavola fermapiedi alla protezione laterale e omettendo di posare un piano di calpestio della larghezza di 60 cm;\n- violazione delle regole dell’arte edilizia, per avere omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza e, meglio, omesso la posa del corrente intermedio e della tavola fermapiedi alla protezione laterale come pure del piano di calpestio della larghezza di 60 cm, trascurando così le regole riconosciute dell’arte;\n- grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 2 marzo 2005, circolato, alla velocità di 91 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) in località __________ove vige il limite massimo autorizzato di 50 Km/h.\nIl sostituto procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, per complessivi fr. 3'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.\nPer le medesime circostanze di fatto, anche AP 2 è stato riconosciuto, con decreto di accusa di pari data, colpevole di lesioni colpose gravi e di violazione delle regole dell’arte edilizia.\nC. Statuendo sull’opposizione presentata da AP 1 il 21 dicembre 2010, con sentenza 29 marzo 2011 il giudice della Pretura penale ha integralmente confermato il decreto d’accusa e ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell’arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, per complessivi fr. 3'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.\nNella medesima sentenza - a seguito della riunione dei procedimenti - il giudice della Pretura penale ha statuito anche sull’opposizione interposta da AP 2, condannandolo per lesioni colpose gravi a 10 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, per complessivi fr. 1'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.\nLa pronuncia nei suoi confronti è passata in giudicato.\nD. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del presidente della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 20 maggio 2011 il ricorrente, pur dichiarando di impugnare l’intera sentenza di prime cure, ha postulato unicamente il suo proscioglimento dall’imputazione per violazione delle regole dell’arte edilizia."}