1 Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: I. sull’appello del procuratore pubblico 1. L’appello è respinto. Di conseguenza, 1.1. AP 3 e AP 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità. 1.2. È confermata l’attribuzione a carico dello Stato della tassa di giustizia di fr. 700.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.- per il procedimento di primo grado e la condanna al pagamento di fr 5'841.90 per ripetibili.