Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato per quel che concerne l’appello del procuratore pubblico e a carico dell’accusatore privato per quanto riguarda l’appello da lui interposto. Visto l’esito degli appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l’attribuzione delle spese e l’assegnazione delle ripetibili sancita nel giudizio di prima sede. Ai coniugi AP 2AP 3, che hanno presentato osservazioni tramite un legale e che dallo stesso sono state assistite al dibattimento davanti a questa Corte, lo Stato rifonderà fr. 2’000.- a titolo di ripetibili (cfr.