in questo contesto, l’atteggiamento dell’assicuratore era tale da rinfrancare i coniugi AP 2AP 3 nel convincimento secondo cui il preventivo serviva unicamente da base di calcolo per stabilire le indennità di trasferta. f) È in questo contesto di - non colpevole - convincimento del loro diritto di ricevere le prestazioni per trasporto in taxi poiché, per ragioni di forza maggiore, essi si sostituivano ad un servizio non reperibile che va inserita e letta l’indicazione, nelle richieste presentate all’ACPR 1, della dicitura “assunzione delle spese di viaggio con il taxi” (cfr. verb.