dichiarazioni rese da AP 2 al PP). Di analogo valore rassicurante sulla questione del loro buon diritto (e indiziante della credibilità della loro versione) è, poi, il fatto che l’ACPR 1 non ha mai chiesto loro, prima di versare le prestazioni (che pagavano servizi già resi), l’invio delle fatture della ditta di taxi ma si è sempre accontentato dei preventivi: in questo contesto, l’atteggiamento dell’assicuratore era tale da rinfrancare i coniugi AP 2AP 3 nel convincimento secondo cui il preventivo serviva unicamente da base di calcolo per stabilire le indennità di trasferta.