Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che, davvero, l’invio del preventivo della ditta di taxi serviva all’ACPR 1 solo quale criterio per stabilire l’entità della prestazione è provato dal fatto che in nessuna delle fatture da loro successivamente presentate (e sulla cui base l’ACPR 1 versava le prestazioni) veniva fatto alcun riferimento ad agenzie di taxi: in nessuna di esse è mai stato scritto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con il taxi. Tutte le fatture sono state redatte su carta intestata a nome dei coniugi AP 2AP 3 e da loro sottoscritte (cfr. fatture 21.6.2005, 30.12.2005, 16.6.2006, 2.1.2007, 22.6.2007, 3.1.2008, 23.6.2008).