dall’ACPR 1. Non si può, poi, omettere di rilevare che anche il TCA, nella sua sentenza 6 dicembre 2010 aveva sottolineato come, ricevuto lo scritto 2 maggio 2003, l’ACPR 1 “avrebbe dovuto e potuto accorgersi” che erano i genitori ad assicurare i trasporti a scuola del figlio (STCA cit., pag. 37). t) Quindi, nemmeno nel periodo contemplato nel DA si può sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 la circostanza che erano loro stessi ad accompagnare il figlio a scuola. Non è, a questo riguardo, determinante il fatto che l’informazione non sia stata rinnovata al funzionario che aveva trattato direttamente il caso.