che possono essere interpretate come un’informazione indiretta sull’esecutore del trasporto - dagli atti non risulta uno scritto dei coniugi AP 2AP 3 in cui venga rinnovata, negli anni dal 2004 al 2007, l’informazione all’ACPR 1 secondo cui erano loro personalmente ad effettuare il trasporto. A dire il vero, essi non ne avevano nemmeno l’obbligo ritenuto che l’art. 31 cpv. 1 LPGA pone un obbligo di informazione soltanto per i casi in cui vi sia un cambiamento importante nelle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2009, n. 6 e segg.