Risulta, quindi, smentita la tesi accusatoria secondo cui essi avrebbero fornito all’ACPR 1 indicazioni incomplete, omettendo di segnalare che era la madre ad occuparsi del trasporto scolastico di X. Al contrario, lo scritto 2 maggio 2003 dimostra come essi abbiano, invece, compiutamente informato l’ACPR 1 che erano loro a provvedere all’accompagnamento del figlio a scuola.