E lo scritto di richiesta (2 maggio 2003) - in cui veniva di fatto detto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con l’auto di proprietà dei genitori - non è stato buttato in un cestino ma è andato a rimpolpare l’incarto nel cui ambito sono, poi, state prese le successive decisioni riguardo alle richieste di prestazioni per il trasporto. Difficile è, in queste circostanze, sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 che erano loro - e non una ditta di taxi - ad accompagnare il figlio a scuola. Risulta, quindi, smentita la tesi accusatoria secondo cui essi avrebbero fornito all’ACPR 1 indicazioni incomplete,