Al dibattimento d’appello, il rappresentante dell’ACPR 1 ha sostenuto che l’indicazione contenuta nella citata richiesta non può essere considerata poiché è stata data, non nell’ambito della richiesta di prestazioni per il trasporto con il taxi, ma nell’ambito della richiesta di un’altra prestazione, e meglio di quella del contributo per la modifica dell’autovettura. L’osservazione - sorprendente - costringe questa Corte a sottolineare che la richiesta di prestazioni per l’adattamento del veicolo è stata presentata non ad un ufficio diverso, ma all’ACPR 1, cioè all’Ufficio competente anche ad erogare le prestazioni per il trasporto scolastico.