D’altro lato, la decisione 5 dicembre 2002 con cui l’ACPR 1 ha accolto la richiesta con effetto retroattivo al 2 settembre 2002 senza alcuna verifica volta ad accertare se, davvero, il trasporto di X per il periodo antecedente la decisione era avvenuto con il taxi era atto a rinfrancare e rinforzare il convincimento dell’assistente sociale. o) A fronte dell’impossibilità di fare capo concretamente ad un servizio taxi, la signora AP 3 continuò, quindi, a portare il figlio a scuola con l’autovettura di famiglia (cfr. verbale di interrogatorio AP 3 14.4.2010, AI 11, pag. 2;