Niente, infatti, lasciava supporre che la circostanza che entrambi i genitori lavorassero fosse una condizione determinante per il riconoscimento del rimborso spese. In effetti, la decisione con cui l’ACPR 1 ha accordato ai coniugi AP 2AP 3 il rimborso delle spese di viaggio con il taxi indicava, quale unica motivazione della decisione, il fatto che X non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici (“assumiamo le spese di viaggio con il taxi, in relazione alla sua infermità congenita, in quanto l’assicurato non può usufruire i mezzi pubblici”; cfr. decisione 5.12.2002). La decisione era del tutto silente sulla questione dell’occupazione professionale dei genitori dell’assicurato.