Secondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. Dal profilo soggettivo il reato punito dall’art. 70 LAI in combinazione con l’art. 87 LAVS presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2). 2.5.