ad art. 382 CPP). 2.4. Giusta l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione prevista dalla stessa legge che non gli spetta, rispettivamente chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA), è punito - sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave - con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Secondo l’art. 31 cpv.