1 CPP - disposizione generale applicabile a tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 382 CPP).