Giusta l’art. 454 cpv. 1 CPP, il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. La procedura di ricorso contro la sentenza del 5 aprile 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. I. Sull’appello del procuratore pubblico 2. Il procuratore pubblico si aggrava contro la sentenza di prime cure rimproverando al giudice della Pretura penale di non avere, a torto, riconosciuto intenzionalità nell’agire degli accusati. 2.1.