In relazione alla prima, essi hanno ribadito la loro buona fede, chiedendo la reiezione dell’appello. Quanto alla seconda, essi hanno chiesto, in via principale, che questa Corte non entri nel merito dell’appello, ritenendo la richiesta di risarcimento irricevibile. Subordinatamente, essi hanno postulato la reiezione del gravame. Infine, i coniugi AP 2AP 3 hanno presentato un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP che verrà decisa con separata sentenza. F. L’ACPR 1, invitato a prendere posizione sulla richiesta di non entrata nel merito del suo appello, con osservazioni 17 giugno 2011, ha contestato l’esistenza di impedimenti a procedere e ha chiesto che questa Corte entri nel merito.