36'004.50 - cioè, l’importo corrispondente alla differenza tra quanto da loro percepito effettivamente e quanto sarebbe spettato loro per l’uso del veicolo privato per il trasporto del figlio nel periodo tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007 (ossia, secondo la Circolare sul rimborso delle spese di viaggio, fr. 0.45 al km) - è stata impugnata dai coniugi AP 2AP 3 (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6). Con sentenza 6 dicembre 2010 (inc. 32.2009.144), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame ed ha annullato la decisione dell’ACPR 1 per perenzione del diritto dell’ente assicurativo di esigere la restituzione di quanto versato.