3.Avuta conoscenza del fatto che la Z non aveva mai effettuato il trasporto di X ed accertato che era stata sempre - cioè, sin dal settembre 2002 - la madre ad accompagnare il figlio con la propria vettura da casa a scuola e viceversa, l’ACPR 1 ha avviato nei confronti dei coniugi AP 2AP 3 una procedura di recupero delle prestazioni erogate. La decisione 10 giugno 2009 con cui l’ACPR 1 ha stabilito l’obbligo di rimborsare l’importo complessivo di fr. 36'004.50 - cioè, l’importo corrispondente alla differenza tra quanto da loro percepito effettivamente e quanto sarebbe spettato loro per l’uso del veicolo privato per il trasporto del figlio nel periodo tra il 1.