Le richieste di prestazioni sono state regolarmente accolte dal competente Ufficio che, in calce a tutte le relative decisioni (datate 8 ottobre 2003, 12 ottobre 2004, 8 settembre 2005, 8 novembre 2006 e 29 ottobre 2007, con effetto fino al 31 dicembre 2007), ha sempre informato i destinatari del loro obbligo di comunicare “ogni modifica delle condizioni personali che può influenzare l’esecuzione del provvedimento reintegrativo e il diritto alla prestazione” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 6).