{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nDa un lato, non vi è motivo di non credere che, davvero, la __________ disse ai coniugi AP 2AP 3 che le prestazioni per taxi erano un loro diritto. La questione è già stata vagliata quando si è parlato di quel che avvenne nell’incontro che i coniugi ebbero, nel gennaio 2003, con i rappresentanti di __________.\nD’altro lato, non vi è motivo di dubitare della soggettiva convinzione dei coniugi AP 2AP 3 sul loro buon diritto. La cosa era stata loro assicurata dalla __________, della cui credibilità quale ente operante in modo professionale nell’ambito sociale già s’è detto.\nInoltre, il fatto che l’ACPR 1 ha accordato e versato ai coniugi AP 2AP 3 le prestazioni per taxi nonostante fosse stato informato, in ogni caso a partire da maggio 2003, che erano loro, privatamente - e non una ditta di taxi - ad assicurare il trasporto del figlio non poteva che rinfrancare i coniugi AP 2AP 3, dapprima, sulla bontà delle indicazioni della __________ e, poi, sul loro convincimento secondo cui il diritto alle prestazioni per taxi era, comunque, dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro ad effettuare il trasporto (cfr. dichiarazioni rese da AP 2 al PP).\nDi analogo valore rassicurante sulla questione del loro buon diritto (e indiziante della credibilità della loro versione) è, poi, il fatto che l’ACPR 1 non ha mai chiesto loro, prima di versare le prestazioni (che pagavano servizi già resi), l’invio delle fatture della ditta di taxi ma si è sempre accontentato dei preventivi: in questo contesto, l’atteggiamento dell’assicuratore era tale da rinfrancare i coniugi AP 2AP 3 nel convincimento secondo cui il preventivo serviva unicamente da base di calcolo per stabilire le indennità di trasferta.\nf) È in questo contesto di - non colpevole - convincimento del loro diritto di ricevere le prestazioni per trasporto in taxi poiché, per ragioni di forza maggiore, essi si sostituivano ad un servizio non reperibile che va inserita e letta l’indicazione, nelle richieste presentate all’ACPR 1, della dicitura “assunzione delle spese di viaggio con il taxi” (cfr. verb. dib. pag. 4).\nRitenuto come, per i coniugi AP 2AP 3, fosse pacifico che l’ACPR 1 sapeva che erano loro a portare il figlio a scuola, l’indicazione citata non può certo essere intesa come la dimostrazione di un intento “quasi truffaldino”.\nEssa è, invece, ancora una volta la prova della convinzione dei coniugi AP 2AP 3 secondo cui il diritto a tali prestazioni era dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro a portare il figlio a scuola.\ng) In queste circostanze è irrilevante la questione a sapere se, davvero, l’ACPR 1 abbia inviato documentazione informativa ai coniugi AP 2AP 3. Il valore delle informazioni di carattere generale eventualmente contenute in tale documentazione è, infatti, come sostenuto dalla difesa, certamente superato dalle decisioni effettivamente rese dall’ACPR 1 - per quanto risultava ai coniugi - in piena conoscenza delle cose. Decidere per il contrario significherebbe attribuire agli assicurati un compito generale di verifica delle decisioni rese dall’ACPR 1.\n2.7. Ne discende che, non avendo i coniugi AP 2AP 3 sottaciuto all’ACPR 1 che erano loro ad accompagnare il figlio a scuola ed essendo loro, senza colpa, convinti di avere diritto alle prestazioni per il trasporto in taxi nonostante questo venisse effettuato da loro personalmente, non sono adempiuti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS (applicabile per il rinvio dell’art. 70 LAI).\nDi conseguenza, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto.\nII. Sull’appello dell’accusatore privato\n3. Analogamente al procuratore pubblico, anche l’accusatore privato contesta la sentenza di prima sede sostenendo che il giudice della Pretura penale ha sbagliato a non riconoscere il dolo nell’agire degli accusati.\n3.1. Giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP, l’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. A contrario, egli è, dunque, legittimato a ricorrere - nei limiti della sua dichiarazione (cfr. art. 119 cpv. 2 CPP) - contro i punti della decisione relativi alla colpevolezza e contro quelli riguardanti gli aspetti civili, purché possa vantare un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1210; Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP).\n3.2. In concreto, già nella denuncia presentata il 10 febbraio 2010, l’ACPR 1 si è costituito parte civile chiedendo che i coniugi AP 2AP 3 fossero riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 87 LAVS (cui rinvia l’art. 70 LAI) nonché condannati al risarcimento in suo favore dell’importo di fr. 36'004.50 (denuncia 10.2.2010, punti 5 e 6).\nIl 1. aprile 2011 l’ACPR 1 ha, poi, presentato una formale istanza di risarcimento per il medesimo importo (AI 14).\nDi principio, l’accusatore privato - costituitosi parte civile sotto l’egida del previgente diritto procedurale ticinese e chiedente sia la condanna degli imputati che il risarcimento del danno patito - è, dunque, legittimato ad interporre appello contro una sentenza di primo grado sia in relazione all’aspetto della colpevolezza sia in relazione a quello del risarcimento.\n3.3. Nella misura in cui concerne l’aspetto della colpevolezza dei coniugi AP 2AP 3, poiché l’accusatore privato - esattamente come il procuratore pubblico - sostiene che gli accusati abbiano agito con dolo e che essi abbiano, quindi, realizzato i presupposti del reato di cui agli art. 70 LAI e 87 LAVS e siccome egli non avanza tesi diverse da quelle dell’accusa, si rinvia, per economia di giudizio, alle considerazioni espresse relativamente all’appello del procuratore pubblico (cfr. sopra, consid. 2.5 e 2.6)."}