{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nA dimostrazione del fatto che l’informazione era chiara e che era sufficiente una lettura mediamente attenta dell’incarto per reperirla (anche dopo il 2004) vale il fatto che l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici - subentrato a partire dall’anno scolastico 2008/2009 all’ACPR 1 per il finanziamento del trasporto scolastico degli allievi disabili - ha dato atto, nel suo scritto 22 dicembre 2008, che il trasporto veniva effettuato dai genitori (“il trasporto da voi effettuato”). Come correttamente rilevato dalla difesa nelle sue osservazioni 30 maggio 2011 (pag. 11), tale Ufficio non poteva giungere ad una simile conclusione che sulla base della lettura dell’incarto trasmessogli dall’ACPR 1.\nNon si può, poi, omettere di rilevare che anche il TCA, nella sua sentenza 6 dicembre 2010 aveva sottolineato come, ricevuto lo scritto 2 maggio 2003, l’ACPR 1 “avrebbe dovuto e potuto accorgersi” che erano i genitori ad assicurare i trasporti a scuola del figlio (STCA cit., pag. 37).\nt) Quindi, nemmeno nel periodo contemplato nel DA si può sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 la circostanza che erano loro stessi ad accompagnare il figlio a scuola.\nNon è, a questo riguardo, determinante il fatto che l’informazione non sia stata rinnovata al funzionario che aveva trattato direttamente il caso. È evidente che, per il comune cittadino (cioè, per il semplice assicurato), ogni funzionario dell’ACPR 1 è un rappresentante dell’Ufficio stesso.\nNon va, poi, in concreto dimenticata la situazione familiare oggettivamente difficile e delicata dei coniugi AP 2AP 3, costretti a provvedere costantemente ai bisogni sempre crescenti del figlio affetto da grave malattia.\nIn un simile contesto di vita familiare - caratterizzato da preoccupazioni e occupazioni ben maggiori di quelle che toccano le famiglie più fortunate - non si può, certo, rimproverare ai coniugi AP 2AP 3 di non essere stati più puntigliosi e precisi nell’informare l’ACPR 1.\nÈ, al contrario, a quest’Ufficio che andavano e vanno richieste maggiori attenzioni.\n2.6. In ogni caso, anche volendo ammettere, per denegata ipotesi, che all’ACPR 1 sia stata nascosta una circostanza rilevante, i coniugi AP 2AP 3 andrebbero assolti per mancata realizzazione del presupposto soggettivo, ritenuto come emerga con evidenza dagli atti che essi erano convinti di avere diritto alle prestazioni per taxi e che tale loro convinzione era, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, del tutto legittima.\na) È già stato accertato che i coniugi AP 2AP 3 seguirono, per le richiese fatte personalmente, le indicazioni date loro dalla __________ (cfr. consid. 2.5.r).\nb) A fronte del carattere quasi istituzionale della __________ - associazione riconosciuta come interlocutore sia dalle persone disabili che dalle autorità, cui, fra l’altro, la Confederazione riconosce il diritto di ricorrere ai sensi dell’art. 9 LIPIn (art. 1 Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi e relativo allegato) e cui versa sussidi che vengono prelevati dalle risorse finanziarie dell’AI (art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 LPC) - nulla si può rimproverare ai coniugi AP 2AP 3 per avere fatto affidamento sulle informazioni e istruzioni ricevute.\nc) I coniugi AP 2AP 3 hanno, più volte, detto che l’invio dei preventivi serviva all’ACPR 1 come base per il calcolo delle prestazioni o “come paragone di prezzo” (verb. dib. pag. 4).\nChe i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che, davvero, l’invio del preventivo della ditta di taxi serviva all’ACPR 1 solo quale criterio per stabilire l’entità della prestazione è provato dal fatto che in nessuna delle fatture da loro successivamente presentate (e sulla cui base l’ACPR 1 versava le prestazioni) veniva fatto alcun riferimento ad agenzie di taxi: in nessuna di esse è mai stato scritto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con il taxi.\nTutte le fatture sono state redatte su carta intestata a nome dei coniugi AP 2AP 3 e da loro sottoscritte (cfr. fatture 21.6.2005, 30.12.2005, 16.6.2006, 2.1.2007, 22.6.2007, 3.1.2008, 23.6.2008).\nSi tratta di una circostanza particolarmente significativa della sostanziale correttezza dei coniugi AP 2AP 3.\nDel resto, nulla può essere loro rimproverato per avere maturato tale convinzione.\nLa cosa era stata loro detta dalla __________ della cui autorevolezza già s’è scritto. E, ancora, la cosa poteva essere legittimamente dedotta dall’atteggiamento dell’ACPR 1 che, nella lettera 17 ottobre 2002, aveva chiesto che la domanda venisse corredata da offerte “di paragone” e che, in seguito, pagò le prestazioni per servizi già resi (i pagamenti avvenivano retroattivamente) senza mai esigere le fatture delle ditte di taxi.\nd) Inoltre, i coniugi AP 2AP 3 hanno detto e ribadito di essere stati, all’epoca, convinti di avere diritto alle prestazioni per il trasporto in taxi in quanto si sostituivano ad un servizio che non era reperibile:\n“ lui (n.d.r.: X) ha il diritto a che gli vengano pagate le spese di viaggio tramite taxi. Questo mi fu detto dalla __________.”\n(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010, AI 11, pag. 2);\n“ vedo che i ragazzi che frequentano la scuola speciale vengono accompagnati dal taxi. Mi amareggia che io abbia dovuto fare personalmente questo servizio a favore di mio figlio solo perché non esiste un’alternativa”\n(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010, AI 11, pag. 3);\n“ abbiamo diritto a questi importi essendoci sostituiti al servizio che le ditte di taxi non potevano garantirci”\n(verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag 5).\ne) Non vi è motivo di dubitare della veridicità di queste dichiarazioni."}